CENTRALE RISCHI - PREGIUDIZIEVOLI
E’ molto importante definire a monte alcune fattispecie di eventi che risultano gravemente pregiudizievoli e che in un modo o nell’altro, vanno a finire nel grande calderone delle centrali rischi. Imparare a conoscerli e sapere dove sono “depositati” aiuta non solo a sapere a quale sia la fonte dei dati a cui hanno accesso le centrali rischi stesse, ma anche a recuperare informazioni e documenti utili a far rettificare proprio le errate segnalazioni. Vediamo i più importanti:
LE PROCEDURE CONCORSUALI
Per definizione, le procedure concorsuali sono Procedure Giudiziali che vengono attuate nel momento in cui una società si trova in condizioni di difficoltà tale da pregiudicarne la possibilità di far fronte ai pagamenti e di adempiere alle obbligazioni contratte. L’apertura della procedura concorsuale rende manifesto lo stato di insolvenza di un’azienda e rappresenta il momento in cui subentra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti, sulla base delle normative che disciplinano le diverse tipologie di procedura, che sono:
- il fallimento;
- il concordato preventivo;
- l' amministrazione straordinaria;
- la liquidazione coatta amministrativa:
- l' amministrazione straordinaria;
- la liquidazione volontaria
La fonte dati è ovviamente il Tribunale e le Camere di Commercio.
Rivolgiti a un consulente esperto.
I PROTESTI
E’ l’atto giuridico attraverso il quale un pubblico ufficiale certifica che un titolo esecutivo (cambiale o assegno) è stato presentato ad un soggetto debitore, il quale si è rifiutato di pagare o accettare. Incaricati di iscrivere il protesto sono gli ufficiali giudiziari e i notai, oltre ai segretari comunali. Le insolvenze accertate, che possono essere di tipo diverso, possono essere cancellate dal soggetto debitore attraverso apposita richiesta nel momento in cui una delle condizioni seguenti risulti soddisfatta:
- avvenuto pagamento
- illegittimità o erroneità del protesto
- riabilitazione
Qualora tale situazione non si verifichi il protesto viene reso pubblico attraverso il REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, gestito attraverso le Camere di Commercio e il Consorzio Infocamere. L’accesso a questo servizio risulta naturalmente fondamentale per ottenere informazioni importanti e in tempo reale, su persone fisiche e giuridiche. Questo tipo di banca dati / centrale rischi, simile al CAI ma non uguale, è di facile accesso e on-line.
Rivolgiti a un consulente esperto.
LE PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA
Le pregiudizievoli da Conservatoria sono informazioni di carattere pubblico riguardanti persone fisiche e giuridiche e reperite all’interno della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Per essere definite tali, le pregiudizievoli devono essere iscritte senza la volontà del soggetto a carico del quale avviene l’iscrizione, per questo non viene classificata come negativa l’iscrizione (la presenza) di un’ipoteca volontaria. Le tipologie di eventi pregiudizievoli da Conservatoria sono piuttosto numerose e possono essere comunque raggruppate nelle tipologie che andremo brevemente a descrivere:
- Ipoteca Giudiziale: che si basa prevalentemente su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o su un decreto ingiuntivo reso esecutivo;
- Ipoteca Legale: che può essere iscritta contro la volontà del soggetto da tre specifici soggetti.
Nel caso dell’Ipoteca Legale i tre soggetti che possono essere promotori di questa iniziativa sono:
- l'alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente;
- ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro di spettanza;
- lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere;
Altri eventi da citare e che periodicamente sono rilevati nelle centrali rischi:
Fondo Patrimoniale: si tratta del complesso di beni che i coniugi uniti in matrimonio decidono di destinare alla famiglia rendendoli di fatto indisponibili ad altri scopi. La proprietà spetta ad entrambi i coniugi.
Decreto Ingiuntivo*: è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Pignoramento*: disciplinato come gli Istituti precedenti dal codice civile, è l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzosa di un bene e consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato.
Domanda Giudiziale: indica l’attività di una parte intesa a promuovere un provvedimento del giudice per iniziare l’esercizio dell’azione.
Decreto Trasferimento: rappresenta l’atto finale di una procedura che prevede il passaggio forzoso di un bene immobile da un proprietario ad un altro.
* importante ricordare che Decreto Ingiuntivo e successivo Pignoramento rientrano nell’ambito delle Pregiudizievoli da Conservatoria solo se i beni oggetto dell’esecuzione sono di tipo immobiliare.
Rivolgiti a un consulente esperto.
LE CARTELLE ESATTORIALI
La cartella esattoriale è solo l’ultimo atto con cui lo Stato cerca di incassare le somme dovute, provenienti da più fonti, principalmente tasse e multe. La cartella esattoriale si definisce spontanea:
- se l'iscrizione a ruolo delle somme non deriva da un precedente inadempimento (per esempio la Tarsu, perchè la riscossione in più rate è prevista dalla normativa vigente);
- se la somma richiesta in pagamento è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
Negli altri casi si parla di riscossione coattiva con l'azione di recupero forzoso di un credito da parte della Pubblica Amministrazione. Se a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione (Adr) deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge. A questo fine, l'Agente della riscossione può:
- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati;
- iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autovetture);
- procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi);
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
Prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate di cui sopra, Equitalia invia al contribuente una serie di comunicazioni, proprio per evitare di ricorrere alle misure di recupero forzoso. Le comunicazioni sono :
- il sollecito;
- l' avviso di intimazione;
- il preavviso di fermo in caso di veicoli di proprietà;
- prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca;
- quando l’Agente della riscossione riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito, è tenuto a darne avviso al contribuente tramite raccomandata
A queste il contribuente può presentare opposizione attraverso:
- l' istanza di autotutela che si inoltra direttamente ad Equitalia;
- Il ricorso all’autorità giudiziaria competente ( ex. Commissione tributaria ). La scadenza per presentare ricorso contro l’accertamento esecutivo è pari a 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il termine diventa più ampio se si attiva una procedura di accertamento con adesione, salendo a 150 giorni dalla notifica dell’atto; se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150. Presentando ricorso al giudice il contribuente è tenuto comunque a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
TUTTE QUESTE INFORMAZIONI NATURALMENTE, ESSENDO DI DOMINIO PUBBLICO (o in alcuni casi facilmente recuperabili), VENGONO UTILIZZATE PER: REDIGERE REPORT, VISURE CENTRALE RISCHI, ARRICCHIRE INFORMAZIONI DELLE SIC, VALUTAZIONI SUL RATING-SCORING DI UN SOGGETTO, ECC... INSOMMA, VENGONO ASSORBITE E AMPLIFICATE DA NUMEROSE CENTRALI RISCHI MOLTIPLICANDONE GLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI.